REGOLAMENTO INTERNO DELL’APPRODO TURISTICO DI COSTA CORALLINA PORTO SPURLATTA
CAPO I
PREMESSE
Per quanto non riportato nel presente Regolamento Interno valgono tutte le prescrizioni e condizioni dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Olbia n. 55/2014 del 09-10-2014 che si intendono qui integralmente trascritte.
1. RIFERIMENTO
La Marina di Costa Corallina S.r.l. ha redatto il presente Regolamento Interno in aderenza al contenuto dell’atto suppletivo n° 1/2004 del 29-04-2004 e dell’atto suppletivo n°03/2001 del 17-09-2001 di subingresso parziale nell’atto formale 03/99 del 18-08-99 stipulato con l’Amministrazione Marittima per mantenere e gestire un approdo turistico per imbarcazioni da diporto in località Costa Corallina del Comune di Olbia (OT) e che l’Amministrazione Marittima ha concesso alla società Pibe S.r.l. con atto suppletivo n° 2/2007 del 05-07-2007 allo scopo di mantenere e gestire due fabbricati adibiti ad uso residenziale-commerciale ed a rimessaggio.
I rapporti con le Autorità Marittime per quanto attiene ai problemi connessi con l’attività dell’approdo saranno intrattenuti solo ed in modo esclusivo dal Concessionario essendo il solo titolare delle Concessioni Demaniali Marittime.
Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti, come di seguito definiti, dell’approdo turistico e da chiunque, a qualsiasi titolo, vi acceda.
Esse hanno pertanto carattere obbligatorio e vincolante.
Gli Utenti dell’approdo turistico – compresi quindi i frequentatori, anche occasionali e per il solo fatto che essi accedano ed usino l’approdo turistico – sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento che viene di fatto da essi accettato.
2. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI
Posto che tra le società Concessionarie sussiste un accordo in forza del quale la gestione del Porto è assunta da La Marina di Costa Corallina S.r.l., mentre al Pibe S.r.l. è riservata la gestione del cantiere navale e bar-ristorante e del parcheggio sovrastante il cantiere oltre che degli immobili attigui all’approdo nel presente Regolamento Interno La Marina di Costa Corallina S.r.l. verrà indicata con la denominazione di “Marina” e Pibe S.r.l. verrà denominato “Cantiere”, mentre con la locuzione di “Utente” verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale gode il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all’ormeggio in transito che riservato (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, o chi di fatto ne esercita di fatto a qualsiasi titolo le sopradette funzioni ecc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l’approdo turistico sia da terra che da mare, ovvero l’intera superficie demaniale in concessione alle società indicate nel precedente articolo.
La Marina ed il Cantiere provvedono, direttamente o mediante una “Direzione” (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione) alla gestione portuale e a tutte le attività connesse.
La Direzione del Porto è affidata a personale di fiducia della Marina e del Cantiere, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione dell’approdo turistico e del cantiere, alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse relative agli ormeggi.
3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
La Marina ed il Cantiere si riservano, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di aggiornare in ogni momento e con l’approvazione dell’Autorità Marittima, il presente Regolamento interno con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti l’approdo turistico. La Marina ed il Cantiere saranno ovviamente obbligati anche ad adeguare il presente Regolamento su richiesta o disposizione delle Autorità Marittime competenti.
4. PUBBLICITÀ
La Marina provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Nello spirito del presente Regolamento Interno – e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell’approdo turistico – la Direzione curerà altresì l’esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti dell’approdo medesimo.
5. ATTIVITÀ COMMERCIALI
È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione nell’ambito dell’approdo turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all’esercizio dell’approdo turistico stesso e predisposte ed autorizzate per iscritto dalla Marina o dal Cantiere.
Alla sola Marina ed al Cantiere infatti è data la possibilità di svolgere direttamente, o tramite società o persone sue delegate, le attività di cui sopra.
CAPO II
NORME GENERALI E DI SICUREZZA
6. ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO
L’approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto, preventivamente ed obbligatoriamente autorizzate dalla Direzione, nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore l’accesso e l’approdo è consentito al naviglio in genere previa comunicazione alla Direzione.
È consentito l’accesso e l’approdo verso e nella zona riservata al Cantiere anche per imbarcazioni diverse da quelle da diporto.
I posti di ormeggio sono contrassegnati con un numero. I posti destinati ad uso transito sono inoltre contraddistinti da una bordatura in colore blu (o di altro colore deciso insindacabilmente dalla Marina).
All’interno dell’approdo turistico è presente un’area destinata ad ospitare le imbarcazioni in transito. L’area riservata all’ormeggio, delle imbarcazioni in transito, così come identificata dall’Atto di Concessione Demaniale, dovrà comunque prevedere, proprio in funzione della sua specifica utilizzazione, la possibilità di accogliere imbarcazioni di misura e dimensioni diverse rispetto a quelle previste nella configurazione tipica, sempre all’interno del rispetto dei criteri di sicurezza della navigazione. A insindacabile giudizio della Marina anche i residui posti possono essere destinati al transito.
Le richieste che di volta in volta, perverranno, potranno essere accolte e soddisfatte, anche con l’utilizzo di modalità di ormeggio diverse, per esempio tramite l’affiancamento ai pontili di imbarcazioni, anche al fine di garantire e facilitare le operazioni di carico e scarico e di eventuali operazioni non ordinarie ed impreviste.
7. IDENTIFICAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO
Le banchine ed i pontili dell’Approdo Turistico di Costa Corallina consentono l’ormeggio di imbarcazioni divise in categorie, come di seguito indicato:
Categoria | Dimensioni massime del natante fuori tutto.
lunghezza x larghezza (in metri) |
Dimensione lorda del posto di ormeggio
lunghezza x larghezza – specchio acqueo (in metri) |
1° | 5,50 x 2,20 | 6,00 x 2,25 |
2° | 6,00 x 2,45 | 7,00 x 2,50 |
3° | 8,00 x 3,00 | 9,00 x 3,10 |
4° | 9,00 x 3,30 | 10,00 x 3,50 |
5° | 11,00 x 4,00 | 12,00 x 4,50 |
Ogni posto di ormeggio è distinto da un numero progressivo cui corrisponde la categoria e quindi le sue dimensioni ed è corredato di un sistema di ormeggio la cui manutenzione è a carico della Marina. Detto elenco è conservato presso l’ufficio della Direzione. A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.
La Direzione dell’approdo, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio – occupati a qualunque titolo – per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o altri eventi. L’Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tali esigenze, pena la rimozione del natante a cura della Marina. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano i predetti eventi, potranno essere rimosse a cura della Direzione con proprio personale.
Resta inteso che l’intestatario del diritto di utilizzo dei servizi portuali si assume ogni responsabilità riguardo al corretto utilizzo del posto barca, e non dovrà in alcun caso utilizzare lo stesso per finalità diverse da quelle definite dalla Marina.
Le imbarcazioni non possono avere ingombri comprensivi di ogni appendice, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, con tolleranza del 10% in lunghezza e del 1% in larghezza, ad eccezione di deroghe autorizzate dalla Direzione per cause particolari.
Per l’eventuale inosservanza di tali ingombri da parte degli Utenti di ormeggi riservati, previa diffida operata dalla Direzione, il Direttore o il personale incaricato, qualora constati che tali inadempimenti possano produrre rischio alla sicurezza della navigazione, azionerà previa segnalazione alla competente Autorità Marittima senza indugio le procedure necessarie a rimuovere lo stato di pericolo.
Per gli ormeggi destinati all’uso transito in caso di inosservanza degli ingombri di cui ai commi precedenti, sarà provveduto immediatamente – senza necessità di alcuna preventiva segnalazione – da parte della Direzione alla rimozione dell’imbarcazione come previsto dal Regolamento Interno.
Le imbarcazioni che saranno rinvenute presenti all’ormeggio senza alcun titolo autorizzativo saranno rimosse immediatamente dalla Marina, anche a mezzo di terzi appaltatori incaricati. Le imbarcazioni potranno essere rimosse forzatamente e posizionate in un area dell’Approdo dove non costituiscono intralcio nonché occorrendo, con alaggio e posizionamento nelle aree adibite a rimessaggio dell’Approdo e per barche di maggiori dimensione anche presso altri cantieri.
Le imbarcazioni all’ormeggio devono sempre garantire la presenza di personale a bordo in grado di eseguire qualsiasi manovra disposta dalla Marina. A tal fine l’Utente dovrà fornire alla Marina, all’atto della firma della scheda d’ingresso, il nominativo ed il relativo recapito telefonico per la reperibilità della persona incaricata di vigilare sugli ormeggi dell’unità. In caso l’Utente risulti irraggiungibile al recapito fornito la Marina provvedere direttamente attraverso il proprio personale alla esecuzione delle manovre necessarie.
L’Utente autorizza il personale della Marina o da essa incaricata a salire a bordo delle imbarcazione per le operazioni di messa in sicurezza dell’ormeggio anche senza la presenza dell’Utente; eventuali operazioni effettuate non renderanno responsabile in nessun caso la Marina.
8. ORMEGGI AD USO PUBBLICO O DI TRANSITO
La imbarcazione in transito, e cioè che giunge nell’approdo turistico senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all’uso transito, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso nell’approdo turistico.
L’ormeggio di transito non è riservabile, se non da parte della Direzione, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore ovvero dall’Autorità Marittima.
L’ormeggio di transito è gratuito per un periodo massimo di permanenza di 12 ore compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00. L’utente che usufruisce di un posto d’ormeggio uso transito, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 20:00, non è tenuto a corrispondere alcuna tariffa di sosta. Per gli utenti che usufruiscono del predetto ormeggio oltre tale periodo di gratuità valgono le condizioni previste al successivo art. 19.
9. NORME PARTICOLARI PER LE UNITÀ ALL’ORMEGGIO
Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all’arrivo nell’approdo turistico dell’unità, devono recarsi, senza indugio, alla Direzione e compilare una “Dichiarazione d’arrivo”, su cui verranno riportati tutti i dati dell’unità e dell’Utente nonché le condizioni di ormeggio.
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.
La Direzione fornisce l’assistenza all’ormeggio secondo la disponibilità del personale presente e il traffico, fermo restando l’esclusiva responsabilità del comandante durante la manovra di ormeggio.
È fatto obbligo agli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.
Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle imbarcazioni, sarà pienamente responsabile l’Utente e il comandante solidalmente.
Al fine di consentire una rapida movimentazione in caso di emergenza, il comandante dell’unità, qualora la stessa rimanga incustodita all’ormeggio, deve lasciare le chiavi d’accesso e quelle di accensione dei motori presso la Direzione secondo le procedure da quest’ultima definite, e comunque senza che la Marina ne assuma la custodia.
10. ANCORAGGIO
Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, è vietato dare fondo alle ancore nello specchio acqueo dell’approdo turistico. L’Utente è comunque responsabile dei danni derivanti da questa operazione.
11. MANOVRE IN PORTO
Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.
L’Utente, nell’eseguire tutte le manovre all’interno dell’approdo turistico e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, ferma restando la piena responsabilità della conduzione dell’unità e dell’attuazione della propria manovra, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione, o dal personale da essa dipendente.
Qualora durante la manovra le eliche della imbarcazione prendesse una drappa è obbligo dell’Utente informare immediatamente la Direzione e il personale. In ogni caso è vietato eseguire personalmente interventi subacquei.
La navigazione a vela è proibita nell’ambito portuale. In caso di avaria del motore ausiliario il comandante dell’unità dovrà usufruire dei servizi messi a disposizione della Marina.
È in ogni caso vietata, all’interno dell’approdo turistico, la navigazione a mezzo di windsfurf, natanti a remi, canoe e moto d’acqua. All’interno dell’ambito portuale, è inoltre vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre di ormeggio e disormeggio.
La velocità massima consentita all’interno dell’approdo turistico è di 3 (tre) nodi.
12. NORME DI CIRCOLAZIONE
L’intera area dell’approdo turistico è pedonale; è quindi severamente vietato l’accesso di qualsiasi veicolo, ciclo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al tra- sporto di imbarcazioni, all’interno dell’aree operative, quali banchine, pontili, moli, salvo i mezzi del Cantiere e della Marina e quanto espressamente autorizzato per iscritto dalla Direzione o dall’Autorità Marittima e, in ogni caso, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
La velocità massima dei veicoli autorizzati all’accesso della zona meridionale è di 5 Km all’ora, come da apposita segnaletica verticale ed in ogni caso dovranno la precedenza ai pedoni ed ai mezzi del cantiere.
È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.
E’ fatto divieto la sosta di qualsiasi tipo di veicolo, ciclo, motociclo, imbarcazione, invasatura, carrelli motori, accessori, ecc. sulle banchine e sui pontili.
13. INQUINAMENTO E MOLESTIE
Nell’ambito dell’intera area dell’approdo turistico è vietato:
l’abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili (per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l’approdo è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l’imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica);
l’uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
l’abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (è disponibile nell’approdo un apposito contenitore);
lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli (la sostituzione dell’olio dei motori può essere effettuata solo dal Cantiere);
il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili.
Nell’Approdo è altresì vietato:
in mancanza di specifica autorizzazione della Direzione, l’uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nonché, in maniera permanente, l’uso di proiettori e sirene;
in tutto l’ambito portuale, la pesca sia professionale che sportiva, esercitata con qualsiasi sistema e mezzo, compresa quella subacquea;
effettuare bagni in mare in tutto lo specchio acqueo portuale;
ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili.
14. PRESCRIZIONI E VERIFICHE
CONCERNENTI LA SICUREZZA
Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione.
In particolare deve essere evitata ogni azione che possa determinare il rischio di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.
La Marina avrà la facoltà, nell’ambito del contratto di utilizzo, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell’approdo. Stessa facoltà potranno esercitare il Cantiere per le aree di rispettiva pertinenza.
L’Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento;
è assolutamente vietato, nell’ambito dell’approdo, esclusa l’area Cantiere, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione;
prima della messa in moto del motore l’Utente deve provvedere all’aerazione del motore;
gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione, tranne in caso di barche che vanno al Cantiere per effettuare adeguamenti e riparazioni a detti impianti;
le imbarcazioni nell’approdo non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano ecc.) e i combustibili necessari all’uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
in caso di incendio a bordo di un’imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione, ed informare subito le Autorità competenti. In particolare l’imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Marina o del comandante;
in caso di incendio nelle zone limitrofe all’approdo turistico gli Utenti dovranno provvedere ad allontanare l’imbarcazione al più presto raggiungendo possibilmente a piede nell’approdo visto che è fatto altresì obbligo allontanare automobili, moto e motocicli dal parcheggio sovrastante il cantiere e dall’intero approdo – è data espressa facoltà alla Direzione di rimuovere comunque le imbarcazioni con persone di propria fiducia;
con riferimento ad eventuali lavori, anche di lieve entità, autorizzati preventivamente dalla Marina, che dovessero essere effettuati sull’unità da diporto sopra descritta da parte di prestatori d’opera incaricati dall’Utente, quest’ultimo si assume la responsabilità della vrifica degli adempimenti sulla sicurezza del lavoro e da parte dei suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne la Marina da qualsivoglia responsabilità, anche della richiesta di autorizzazioni obbligatorie, in ordine all’operato di tali prestatori d’opera;
ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
in caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, l’Utente deve immediatamente avvisare la Direzione e l’Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo dell’ Autorità Marittima, dalla Direzione con proprio personale e materiale all’uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese dell’Utente. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli sversamenti di idrocarburi summenzionati saranno a carico dell’Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.
L’intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione anche nei casi in cui non sia individuato l’Utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti;
nell’approdo e nelle vicinanze dell’approdo è vietato l’uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali, di soccorso o per prove tecniche di operatività effettuate dal Cantiere.
15. ISPEZIONI
La Direzione potrà segnalare all’Autorità Marittima eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente marino e/o alla sicurezza portuale. Questa – a proprio insindacabile giudizio – potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità.
CAPO III
NORME DI UTILIZZO
DEGLI ORMEGGI E DEI SERVIZI
16. ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO,
UTILIZZAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO E TARIFFA
La tariffa di sosta per le unità da diporto, il cui accesso e sosta sono stati preventivamente definiti nell’Art. 6 – Capo I, è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.
Per tutti i posti barca, compresi i posti in transito, viene applicata la tariffa a metri quadrati giornaliera ufficialmente comunicata alle Autorità Marittima. Eventuali tariffe diverse dovranno essere approvate solo per iscritto dalla Marina.
Per i posti in transito vige il periodo di gratuità prevista al precedente Art. 8 durante il quale l’utente di detti posti barca non è tenuto a corrispondere alcuna tariffa.
La tariffa di sosta viene calcolata moltiplicando i metri quadrati lordi dello specchio acqueo del posto barca per la tariffa a metri quadrati giornaliera e qualora i metri quadrati dell’imbarcazione (ottenuta moltiplicando la lunghezza reale fuori tutto per la larghezza reale fuori tutto) fosse superiore a quelli dello specchio acqueo assegnato si applica questo importo.
L’Utente che intende assicurarsi l’utilizzo di un posto di ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell’imbarcazione per l’inserimento nella categoria di appartenenza – così come definite al precedente art. 7 Capo I. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante, cioè il fuori tutto, comprendente in tali dimensioni l’eventuale delfiniera, plancia, pulpito. motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, bracket, lancia su gru a poppa, bracci fìssi ecc. – anche se divergono da quelle eventuale indicate dal libretto o scheda di omologazione del costruttore. La Marina si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di verificare le medesime e quelle verificate saranno quelle valide per l’applicazione delle categorie e della tariffa.
L’imbarcazione non può ne in lunghezza ne in larghezza avere dimensioni superiori a quelle della categoria di ormeggio di appartenenza e l’Utente deve accertarsi che le dimensioni della imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dal proprio ormeggio.
Le imbarcazioni ormeggiabili non potranno in nessun caso eccedere rispetto alle dimensioni della categoria di appartenenza ed al pescaggio superiore a m 1,50.
Qualora l’Utente non dichiari le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio o pescaggio superiore al massimo consentito, il Concessionario potrà disporre l’immediato allontanamento dell’imbarcazione, restando a carico dell’Utente la responsabilità per danni arrecati a sé o a terzi e dovrà rispondere delle sanzioni amministrative eventualmente dovute dalla Marina e dei danni derivanti da eventuale procedimenti nei confronti della Marina.
I posti fissi o riservati sono elencati, con l’indicazione del nominativo dell’avente diritto, del nome e delle dimensioni dell’imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l’Ufficio della Direzione.
Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.
L’Utente ha la disponibilità dell’ormeggio a lui riservato; il Concessionario si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi si dovesse assentare dall’approdo turistico per un qualsiasi periodo di tempo.
Per l’eventuale inosservanza di tali ingombri da parte degli Utenti di ormeggi riservati, salvo quanto previsto al precedente Art. 7 Capo I, qualora non comporti rischi alla sicurezza della navigazione sarà azionata a tutela degli interessi della Marina, e degli eventuali aventi diritto, la procedura di rimozione dell’imbarcazione dal posto impropriamente occupato mediante invito scritto all’Utente di rimuovere spontaneamente l’imbarcazione entro il termine di giorni 15 (quindici) decorso inutilmente e quale Marina avrà la facoltà di provvedervi direttamente come previsto dal Regolamento Interno.
Al contravventore e/o all’Utente d’imbarcazioni che saranno rinvenute presenti all’ormeggio senza alcun titolo autorizzativo, saranno addebitate – come previsto dall’Art. 7 Capo I – tutte le spese ed oneri connessi alle procedure di rimozione. In ogni caso l’Utente dell’imbarcazione sarà tenuto a corrispondere la tariffa di sosta come prevista dal presente regolamento.
L’Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve obbligatoriamente darne – per iscritto o mail – comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere. Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 20. In ogni caso prima del rientro in porto dovrà dare preavviso almeno 24 ore antecedenti al proprio rientro.
In caso di allentamento superiore alle 24 ore la Marina potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, dell’ormeggio senza che nulla sia dovuto all’Utente.
17. UTILIZZAZIONE DELL’ORMEGGIO
L’Utente che intenda concedere l’utilizzo temporaneo del proprio ormeggio a terzi, dovrà, fatte in ogni caso salve e confermate le prescrizioni tutte del contratto stipulato tra la Marina e l’Utente:
comunicare, per iscritto e con congruo preavviso, alla Marina il nominativo del capitano/proprietario o armatore dell’imbarcazione che subentra nell’ormeggio, precisando le dimensioni della stessa;
accertarsi che le dimensioni della imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dal proprio ormeggio;
rendere edotto il terzo utilizzatore sulle norme contenute nel presente regolamento interno che egli si impegna ad osservare rilasciando a tal uopo espressa dichiarazione scritta, che dovrà essere inviata in copia alla Direzione dell’approdo;
Il terzo utilizzatore dovrà versare anticipatamente la tariffa di ormeggio alla Direzione dell’approdo turistico, secondo le tariffe in vigore, per il periodo d’utilizzo dell’ormeggio stesso, senza alcuna possibilità o diritto di rimborso delle somme versate – salvo accordi per iscritto con la Marina.
La Marina si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di negare all’Utente il proprio gradimento anche ove si verifichino le circostanze di utilizzo dell’ormeggio previste nel presente Regolamento Interno;
L’Utente potrà, se lo riterrà opportuno, incaricare, per iscritto e con congruo preavviso, esclusivamente la Marina di concedere a terzi l’utilizzo temporaneo del proprio ormeggio e dei relativi servizi portuali generali e sussidiari.
Dell’importo realmente percepito e relativo all’utilizzo temporaneo dell’ormeggio e alla fornitura dei servizi generali e sussidiari il Concessionario tratterrà la percentuale minima annualmente del 20% – in caso di variazione insindacabile della Marina – sarà comunicata agli utenti, a titolo di rimborso spese, rimettendo la restante somma all’Utente.
Il corrispettivo di ormeggio dovrà essere versato anticipatamente dal terzo utilizzatore alla Direzione dell’approdo secondo le tariffe in vigore, senza alcuna possibilità o diritto di rimborso delle somme versate per i periodi di mancato utilizzo dell’ormeggio stesso. Qualora la Marina non ricevesse dette somme dal terzo utilizzatore, nulla sarà dovuto all’Utente.
Resta inteso che qualora la cessione temporanea a terzi venisse fatta direttamente dall’Utente, senza il tramite della Marina che in ogni caso deve essere approvato da questa per iscritto dalla Marina, l’Utente dovrà comunque corrispondere la percentuale di cui al comma precedente, l’Utente resterà comunque responsabile sia per ogni eventuale danno causato al Concessionario e/o ad altri Utenti dell’approdo turistico, sia del rispetto delle prescrizioni tutte del contratto stipulato tra la Marina e l’Utente.
Nei casi di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto ormeggio, l’Utente è obbligato a rimuovere senza indugio l’imbarcazione. Ove non vi provveda, la Direzione dell’approdo ricorrerà alla rimozione dell’imbarcazione anche, occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dell’ambito portuale, addebitando all’Utente ogni relativa spesa anche l’eventuale tariffa di ormeggio per i giorni successivi alla scadenza contrattuale.
18. SERVIZI
E’ prevista la fornitura agli Utenti da parte della Marina, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi:
servizi generali portuali: assistenza all’ormeggio e disormeggio natanti, pulizia dei pontili e delle banchine, ritiro dei rifiuti, pulizia dello specchio acqueo, illuminazione pubblica dell’approdo, vigilanza, servizio antincendio;
servizi sussidiari: somministrazioni di acqua dolce e energia elettrica, manutenzione imbarcazioni. Eventuale altri servizi che la Marina riterrà istituire (a titolo esemplificativo internet, sorveglianza personalizzata, etc).
Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà – fermo restando il presente regolamento – secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto per l’utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali.
I servizi di cui sopra godono della clausola di esclusiva ex Art. 1567 C.C.
19. DISPONIBILITÀ POSTI DI ORMEGGIO
AD USO PUBBLICO O DI TRANSITO
In relazione ai posti in transito di cui al precedente articolo 8 il periodo di sosta gratuita è limitato alle prime 12 ore, comprese nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20.
Durante il periodo successivo [ovvero dalle 20,00 alle 8,00] le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali in ragione del 100% (cento per cento) delle tariffe in vigore.
La tariffa si applica moltiplicando i metri quadrati dello specchio acqueo del posto per la tariffa giornaliera e qualora i metri quadrati dell’imbarcazione (ottenuta moltiplicando la lunghezza esatta per la larghezza esatta [come meglio precisato all’Art. 7 Capo I) fosse superiore a quelli dello specchio acqueo si applica questo importo.
Decorso il periodo sopracitato gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta. I benefici previsti al punto precedente si applicano a tutte le unità da diporto.
L’Utente in transito non potrà comunque sostare, senza allontanarsi anche occasionalmente, per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 3 giorni osservando eventuali prescrizioni previste dall’Autorità Marittima. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l’imbarcazione si allontani dallo stesso, ciò per evitare ogni forma di accaparramento.
L’allontanamento dal posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore non interrompe il decorso di sosta massima nella zona di transito.
Decorso il termine massimo previsto per il transito ovvero qualora la Direzione ravvisi la necessità di disponibilità in zona transito, l’Utente che ivi è ormeggiato dovrà lasciare libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta della Direzione medesima e, ove intenda rimanere nello specchio acqueo dell’approdo turistico, trasferirsi nei posti in quel periodo disponibili per l’ormeggio riservato, secondo le modalità, condizioni e tariffe indicate dalla Marina.
Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.
20. PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE
PER LE UNITÀ ALL’ORMEGGIO
L’Utente dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza contenute al precedente art. 9 ed è inoltre tenuto alla predisposizione, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio. La Marina, nel caso in cui l’utente non ottemperi alle prescrizioni di cui all’ultimo comma del precedente art. 9, si riserva la facoltà di allontanare l’imbarcazione dal porto.
L’Utente autorizza il personale della Marina o da essa incaricata a salire a bordo delle imbarcazione per le operazioni di messa in sicurezza dell’ormeggio anche senza la presenza dell’Utente; eventuali operazioni effettuate non renderanno responsabile in nessun caso la Marina.
È fatto assoluto divieto di ormeggiare imbarcazioni con eliche sporgenti. Ogni eventuale danno arrecato a terzi saranno a carico dell’Utente.
I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e, dopo specifica diffida all’avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione avrà facoltà di far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all’avente diritto medesimo.
La Marina ed il Cantiere non sono in alcun caso responsabili di danni, diretti o indiretti, conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni e non risponde dei danni a persone o cose derivanti da incendio, temporali, mareggiate e furto o di qualunque altra natura derivanti all’imbarcazione nel periodo di ormeggio.
21. IDENTIFICAZIONE
DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI
Ogni unità ormeggiata nell’approdo turistico deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione.
L’Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione d’arrivo; fanno eccezione le sole imbarcazioni dirette al Cantiere, che dovranno essere identificate e registrate direttamente dal Cantiere.
L’Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.
Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l’Utente deve richiedere alla Direzione un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.
Ogni imbarcazione o natante non identificabile o che non avrà compilato e sottoscritto la dichiarazione d’arrivo verrà ritenuta dalla Marina come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto, dopo aver comunicato tale circostanza all’Autorità Marittima competente, ed essere stata da quest’ultima autorizzata, la Marina, per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio, provvederà immediatamente alla sua rimozione, con oneri a carico del proprietario della stessa (spese di rimozione, occupazione ormeggio, tiraggio a secco, alaggio, e qualsiasi altro onere).
22. ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
In relazione a quanto riportato al precedente art. 12, i veicoli eventualmente parcheggiati e ogni mezzo o cosa depositata abusivamente saranno rimossi dalla Direzione con addebito delle spese al contravventore.
È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.
La Direzione del Marina avrà la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione di tali materiali nonché delle biciclette o motocicli anche ove fissate. Tali oggetti saranno mantenuti a disposizione dei proprietari per un periodo di giorni 90 (novanta) senza obbligo di custodia da parte del Marina, decorso il quale saranno smaltiti, venduti o usati dalla Marina.
Nei casi di documentata necessità, motivata da impedimenti fisici dell’Utente abituale o da particolari conformazioni dell’imbarcazione, la Direzione dell’Approdo potrà autorizzare l’installazione di strutture accessorie per l’accesso a bordo, purché di facile rimozione e comunque da rimuoversi durante il periodo di non utilizzo.
La Marina ed il Cantiere si riservano di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli Utenti di tali parcheggi sono tenuti all’osservanza della regolamentazione disposta dalla Marina. Superati i limiti di tempo concesso e, comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.
La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale o ditte terze incaricate dalla stessa. Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito.
In ogni caso La Marina ed il Cantiere non si assumono responsabilità per eventuali danni subiti da chiunque acceda all’area demaniale.
23. MODIFICHE ALLE STRUTTURE,
ESECUZIONE DI LAVORI
La Marina si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio o per motivate esigenze organizzative, commerciali e/o di gestione dell’approdo turistico ovvero per la realizzazione di interventi di ristrutturazione o ampliamento, di modificare una o più volte l’ubicazione del posto barca e di spostare conseguentemente l’unità da diporto dell’Utente.
La Marina s’impegna a evitare, per quanto possibile, il ricorso a tale facoltà, fermo restando che la Marina s’impegna a comunicare all’Utente, con almeno due giorni di preavviso (tranne i casi di emergenza), la necessità dello spostamento dell’unità da diporto e che tale spostamento, anche solo temporaneo, potrà avvenire solo in altro posto barca di classe dimensionale almeno pari a quella contrattualmente assegnata.
Nel caso di esecuzione di lavori nell’approdo turistico o per cause indipendenti dalla volontà della Marina, ovvero in ossequio ad eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti, nessun diritto a restituzioni o risarcimenti potrà essere vantato dall’Utente per l’eventuale mancato godimento temporaneo del posto barca e dei servizi portuali.
24. SERVIZIO DI VIGILANZA
Ferme restando le competenze degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, sono assicurate e controllate, nell’ambito dell’approdo turistico, dalla Direzione dello stesso e dal personale da essa dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima.
Al fine di assicurare l’osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell’ambito dell’Approdo, che alle stesse si dovrà attenere.
La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all’espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente. Gli addetti alla vigilanza dovranno trasmettere i verbali di accertamento delle infrazioni alla
Direzione dell’Approdo che li rimetterà, se del caso, alla rispettiva competenza delle Autorità Marittime o della Pubblica Sicurezza, in accordo con le norme del presente Regolamento.
Il personale della Direzione dell’approdo potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione e segnalerà alla Direzione stessa, infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti.
La Marina non è comunque responsabile per eventuali furti o sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro di chiunque sosti o transiti nell’area dell’approdo turistico e non è altresì responsabile per eventuali danni provocati da terzi.
25. ASSICURAZIONE
L’imbarcazione dell’Utente dovrà essere assicurata per furto totale o parziale, incendio, scoppio, e comunque danneggiamenti e distruzioni o perdite, e per responsabilità civile verso terzi, comprendendosi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni riportati ad altre imbarcazioni nonché alle attrezzature ed impianti dell’approdo turistico per massimali adeguati e comunque non inferiori a quelli che verranno annualmente indicati dal Concessionario. La copertura dovrà prevedere per ogni singola polizza la rinuncia alla rivalsa contro gli eventuali responsabili.
La Marina potrà allontanare dalla zona in concessione l’imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono, riservandosi la facoltà di non accettare la stessa all’ormeggio. Le stesse iniziative dovrà prendere il Cantiere per le imbarcazioni che si trovassero nell’area di propria competenza.
La Marina e il Cantiere non si assumono responsabilità per la mancanza di copertura assicurativa e non sono tenuti all’accertamento della esistenza della assicurazione delle imbarcazioni e dei natanti.
26. INFRAZIONI
L’Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza e risponderà altresì di eventuali sanzioni pecuniarie applicate alla Marina e/o al Cantiere.
27. FURTI E SMARRIMENTI
La Marina e il Cantiere non rispondono di eventuali furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro che dovessero verificarsi nell’ambito dell’approdo turistico, ed anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari dell’approdo stesso. Analogamente non risponde di furti d’imbarcazioni e parti di esse, e di qualsiasi danno o infortunio arrecato a persone e cose che si trovino nell’ambito dell’approdo turistico.
28. RESPONSABILITÀ
La Marina e il Cantiere non sono e non potranno essere responsabile solidalmente per i danni causati da terzi o verso terzi dagli Utenti.
La Marina e il Cantiere non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni e non risponde dei rischi di incendio, temporali, mareggiate, eventi meteorologici in genere e furto o di qualunque altra natura derivanti all’imbarcazione nel periodo di ormeggio.
29. RISERVA
Sia nei posti pubblici che privati, la Marina si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non concedere l’ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano un comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali ed abbiano commesso violazioni.
30. FORO COMPETENTE
Ogni utente – come definito all’Art. 2 Capo I del presente regolamento – accetta esplicitamente la competenza territoriale di Tempio Pausania.