La Marina di Costa Corallina s.r.l. Viale Murta Maria 165/44 - 07026 Olbia SS

CONDIZIONI DI ORMEGGIO

PREMESSA
Le presenti CONDIZIONI DI ORMEGGIO, costituiscono ed istituiscono il contratto di ormeggio tra il Cliente e La Marina di Costa Corallina in seguito definita la Società, unitamente ed inscindibilmente con la SCHEDA DI NGRESSO che ne definisce le parti, il corrispettivo, il tempo di esecuzione le dimensioni dell’imbarcazione e validità.

ARTICOLO 1

SERVIZI E MODALITA’ DI RINNOVO

1.1 La Società, mette a disposizione del Cliente per il periodo pattuito gli impianti e le attrezzature di ormeggio (specchio acqueo protetto, rive e banchine attrezzate, colonnine erogatrici di acqua ed energia elettrica, illuminazione area portuale) ed il Cliente, oltre ad accettarle per averle trovate di suo gradimento, garantisce di usarle esclusivamente per la propria Unità da diporto come descritta nella SCHEDA DI INGRESSO, nei modi stabiliti nelle CONDIZIONI DI ORMEGGIO, nei tempi riportati nella SCHEDA DI INGRESSO e per il corrispettivo ivi indicato, per quanto non riportato si fa riferimento nel Regolamento Interno valgono tutte le prescrizioni e condizioni dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Olbia n. 55/2014 del 09-10-2014 che si intendono qui integralmente trascritte, nonchè secondo le indicazioni della Società e dei suoi addetti.

1.2 I corrispettivi per la fornitura dei servizi e le modalità di pagamento sono definiti dalle CONDIZIONI DI ORMEGGIO, dalla SCHEDA DI INGRESSO e dalla normativa anche fiscale tempo per tempo vigente. I servizi portuali, erogati a favore del Cliente, si intendono inscindibilmente inerenti alla Unità da diporto come sopra individuata e connessi con il Posto Barca che il Marina assegnerà insindacabilmente al Cliente.

1.3 Il Cliente non può rinunciare, neppure in parte, ad usufruire dei Servizi Portuali, che saranno erogati dalla Società in via esclusiva, secondo le previsioni di cui all’Art. 1567 del Codice Civile, né potrà in alcun modo rifiutare il pagamento, anche parziale, dei corrispettivi, neppure adducendo il mancato godimento o diminuito utilizzo delle strutture del Porto Turistico o di porzioni dello stesso o di alcuni dei Servizi. I corrispettivi per i consumi idrici ed energetici sono inclusi in quelli stabiliti per l’ormeggio, salvo quanto previsto all’art. 12, comma 2 e 3, del citato Decreto n° 16/2007.

1.4 Le presenti CONDIZIONI DI ORMEGGIO si applicano nell’intervallo di tempo indicato nella SCHEDA DI INGRESSO e cessano i loro effetti nella data ivi riportata senza necessità alcuna di preventiva disdetta. Su richiesta del Cliente potrà instaurarsi un nuovo rapporto alle condizioni tempo per tempo vigenti ad unilaterale ed insindacabile scelta dalla Società. La Società non garantisce che a seguito di eventuale richiesta di rinnovo avanzata dal Cliente venga concessa la disponibilità di un Posto Barca. Per clausola espressa è escluso il rinnovo tacito. Il rilascio anche digitale (per effetto di una prenotazione ON-LINE) in favore del Cliente della SCHEDA DI INGRESSO, costituisce manifestazione espressa di presa visione, comprensione ed accettazione delle CONDIZIONI DI ORMEGGIO da parte del Cliente. La prenotazione effettuata on-line, cioè attraverso procedure informatiche rese disponibili dalla Società su Internet, ove perfezionata con il pagamento anche parziale del corrispettivo di ormeggio richiesto dalla Società costituisce da parte del Cliente, ulteriore manifestazione espressa di accettazione integrale delle CONDIZIONI DI ORMEGGIO e dei corrispettivi correlati al periodo prenotato. L’eventuale protrarsi della presenza dell’Unità del Cliente dovrà essere reso per iscritto previo sottoscrizione di una nuova SCHEDA DI INGRESSO da parte del Cliente, ovvero perfezionato mediante le procedure informatiche rese disponibili dalla Società su internet. Nelle ipotesi in cui, in assenza di rinnovo e/o proroga e/o per qualsivoglia altro motivo, l’Unità da diporto del Cliente, protragga la propria presenza presso il Porto Turistico oltre il termine di durata determinato nella SCHEDA DI INGRESSO la Società applicherà, inderogabilmente, le tariffe di ormeggio giornaliero tempo per tempo vigenti.

1.5 Possono accedere al Posto Barca alle CONDIZIONI DI ORMEGGIO ed in base al corrispettivo stabilito solo le Unità da diporto in relazione alle quali la Società non vanti crediti diretti verso l’Armatore né verso Comandanti, Agenti, mandatari e/o raccomandatari, ecc.

ARTICOLO 2

CESSIONE DEL CONTRATTO – INTERESSI MORATORI PRIVILEGIO – SEQUESTRO CONSERVATIVO

2.1 Le CONDIZIONI DI ORMEGGIO sono stipulate “intuitu personae”. Il Cliente, pertanto, non può cedere a terzi i diritti da esse derivanti né sostituire altri nel godimento e nei diritti derivanti dalle medesime, essendo espressamente vietata la cessione del contratto, nonché il subaffitto o la sub-assegnazione del Posto barca di cui sopra.

2.2 In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza pattuiti, il Cliente non potrà allontanare la propria Unità da diporto dalle aree del Porto Turistico e la Società potrà, a suo discrezionale giudizio, emettere tratta maggiorata di spese ed interessi e dichiarare risolto il contratto di ormeggio. Su tutti i pagamenti effettuati dal Cliente, in ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste, verranno applicati interessi moratori a norma di legge.

2.3 I crediti della Società derivanti dal presente contratto sono assistiti dal privilegio speciale di cui all’articolo 552 del Codice della Navigazione e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2769 del Codice Civile, la Società potrà chiedere all’Autorità Giurisdizionale il sequestro conservativo dell’Unità da diporto.

ARTICOLO 3

MODIFICHE ALLE STRUTTURE, ESECUZIONE DI LAVORI

3.1 La Società si riserva la facoltà, per motivate esigenze organizzative, commerciali e/o di gestione del Porto Turistico ovvero per la realizzazione di interventi di ristrutturazione o ampliamento, di modificare una o più volte l’ubicazione del Posto Barca e di spostare conseguentemente l’Unità da diporto del Cliente. La Società si impegna ad evitare, per quanto possibile, il ricorso a tale facoltà, fermo restando che la Società si impegna a comunicare al Cliente, con almeno due giorni di preavviso (tranne i casi di emergenza), la necessità dello spostamento dell’Unità da diporto e che tale spostamento, anche solo temporaneo, potrà avvenire solo in altro Posto Barca di classe dimensionale almeno pari a quella contrattualmente assegnata.

3.2 Nel caso di esecuzione di lavori nel Porto Turistico, per cause indipendenti dalla volontà della Società, ovvero in ossequio ad eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, nessun diritto a restituzioni o risarcimenti potrà essere vantato dal Cliente per l’eventuale mancato godimento temporaneo del Posto Barca e dei Servizi Portuali.

ARTICOLO 4

REGOLAMENTO DI GESTIONE. DIVIETI E PRESCRIZIONI

4.1 Le norme in materia di Divieti e Prescrizioni sono contenute nei citati Regolamento di Gestione e di Sicurezza che formano parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente Contratto.

4.2 Il Cliente si obbliga ad osservare ed a far osservare i predetti Regolamenti, che dichiara di aver letto, compreso e di accettare sin d’ora, come accetta sin d’ora le eventuali modifiche degli stessi che fossero ritenute necessarie od opportune dalla Società, anche in conseguenza dell’adozione di nuove norme o disposizioni e comunque salva l’approvazione delle competenti Autorità.

4.3 I Regolamenti sono pubblici ed affissi presso gli Uffici del Porto Turistico oltre che disponibili sul sito internet della Società. Il Cliente potrà richiederne copia in qualunque momento recandosi presso gli uffici del Porto Turistico o inviando un’e-mail di richiesta al seguente indirizzo: info@spurlatta.it.

4.4 La mancata osservanza delle norme contenute nei Regolamenti, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione del contratto di ormeggio senza indennizzo alcuno e fatti salvi i risarcimenti per eventuali danni prodotti dal Cliente a causa del suo comportamento.

ARTICOLO 5

ONERI FISCALI

5.1 Qualsiasi onere fiscale, o imposta o tassa, comunque inerente, conseguente o connesso al contratto di ormeggio è ad esclusivo carico del Cliente, anche qualora dovesse essere applicato dopo la conclusione del contratto stesso o anche a seguito di diversa interpretazione delle norme tributarie. Eventuali sopravvenienze attive e rimborsi relativi ad oneri fiscali, imposte o tasse comunque inerenti, conseguenti o connessi al contratto di ormeggio, versati dal Cliente, che dovessero pervenire nelle casse della Società in dipendenza di diversa interpretazione delle norme tributarie, saranno restituite al Cliente.

ARTICOLO 6

SOSTITUZIONE UNITA’ DA DIPORTO

E VARIAZIONE DATI

6.1 Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società, con almeno dieci giorni di anticipo ed a mezzo lettera raccomandata, l’intenzione di sostituire l’Unità da diporto cui è riferita la pattuizione con altra Unità. Nel caso in cui quest’ultima avesse caratteristiche dimensionali diverse da quelle adeguate per l’occupazione del Posto Barca indicate nella SCHEDA DI INGRESSO, la Società potrà, su richiesta del Cliente e sulla base delle disponibilità esistenti, assegnare al Cliente un diverso Posto Barca adeguato alla nuova Unità, previa novazione del contratto di ormeggio in base alla conseguente nuova determinazione dei corrispettivi secondo i prezzi vigenti al momento della nuova assegnazione. E’ fatto espresso divieto al Cliente, in assenza della novazione del contratto, di ormeggiare nel Porto Turistico un’Unità da diporto avente caratteristiche dimensionali diverse da quelle relative al Posto Barca indicate nella SCHEDA DI INGRESSO.

6.2 Il Cliente si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto alla Società, entro 10 giorni dall’avvenuta variazione, ogni modifica relativa a dati personali o alle caratteristiche dell’Unità da diporto, precedentemente dichiarati e contenuti nella SCHEDA DI INGRESSO. La Società si riserva, in caso di inadempimento, la facoltà di risolvere il contratto di ormeggio, senza indennizzo alcuno.

ARTICOLO 7

RESPONSABILITà – MANLEVA – RISOLUZIONE

7.1 Il Cliente è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di Legge inerenti la propria Unità da diporto nonché per i danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dalla propria Unità da diporto o da persone ospitate a qualsiasi titolo. La Società non assume alcun obbligo di “custodia” delle Unità da diporto ormeggiate o comunque presenti nell’ambito del Porto Turistico e, conseguentemente, ad essa non può essere addossata responsabilità alcuna per eventuali danni alle persone, alle Unità da diporto o alle cose, derivanti o connessi con la presenza, in ambito portuale, dell’Unità da diporto sopra descritta.

7.2 La Società non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste dalle SCHEDA DI INGRESSO per il caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l’adempimento, inclusi a solo titolo di esempi non limitativi: mareggiate, trombe d’aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, richieste di organismi governativi, civili o militari, causa di forza maggiore o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi autorità governativa.

7.3 Salvo il caso di colpa grave, la Società non avrà alcuna responsabilità per la custodia delle cose di proprietà del Cliente immesse nel Porto Turistico, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente nel Porto Turistico stesso. In relazione a quanto sopra, ogni Cliente è tenuto a porre in atto le opportune cautele ed a coprirsi con adeguate polizze assicurative. Al riguardo accettando le CONDIZIONI DI ORMEGGIO il Cliente dichiara che l’Unità da diporto sopra descritta è coperta da congrua e idonea polizza per la Responsabilità Civile danni a terzi e si impegna a mantenere tale copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto.

7.4 Il Cliente, prima di allontanarsi dal Porto Turistico, deve assicurarsi del perfetto stato degli ormeggi e, in particolare, che le cime siano in perfette condizioni e correttamente fissate secondo le regole dell’Arte Marinaresca. In caso di emergenza, il personale dipendente della Società potrà sostituire le cime di ormeggio o i parabordi che dovessero risultare usurati, carenti o comunque non efficienti, con conseguente addebito delle spese al Cliente. In ogni caso il Cliente è responsabile del modo in cui la propria Unità da diporto è stata ormeggiata e risponderà degli eventuali danni causati alla Società ed a terzi per incuria, imperizia e/o colpa.

7.5 Con riferimento ad eventuali lavori, anche di lieve entità, che dovessero essere effettuati sull’Unità da diporto sopra descritta da parte di prestatori d’opera incaricati dal Cliente, quest’ultimo si assume la responsabilità della verifica e dell’ottemperanza degli adempimenti di cui alla legislazione tempo per tempo vigente in materia di lavoro e sicurezza da parte dei Suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia responsabilità in ordine all’operato di tali prestatori d’opera.

7.6 Nel caso di accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alle dimensioni dell’Unità da diporto descritta la Società avrà la facoltà, espressamente riconosciuta dal Cliente, di dichiarare risolto di diritto il contratto d’ormeggio, salvo il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 8

ACCORDI PRECEDENTI

8.1 La SCHEDA DI INGRESSO rilasciata al Cliente annulla e sostituisce ogni pattuizione precedentemente intervenuta tra la Società ed il Cliente – verbale o scritta – avente ad oggetto la cessione al Cliente del godimento diretto o indiretto di Posto Barca, di qualsiasi dimensione e comunque ubicati nel Porto Turistico.

ARTICOLO 9

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. LGS. 196/03

9.1 Titolare del trattamento è La Marina di Costa Corallina s.r.l. La Società tratta i dati anagrafici e fiscali e di natura economica del Cliente, necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il trattamento avviene, da parte di personale incaricato, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e manuali con procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a terze parti solo per lo svolgimento di incarichi previsti per Legge. Ai sensi dell’art.7 D. Lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., il Cliente può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali.

ARTICOLO 10

SPESE

10.1 Tutte le spese postali necessarie per comunicazioni inerenti il rapporto tra il Cliente e la Società saranno addebitate al Cliente. Il contratto di ormeggio rientra nel campo di applicazione IVA, risultando applicabile l’ordinaria aliquota tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 11

RINVIO

11.1 Le Parti espressamente convengono di rimettersi, per tutto quanto non previsto nel presente contratto, alle norme in materia contenute nel Codice Civile o desumibili da altra disciplina generale e/o speciale vigente.

ARTICOLO 12

FORO COMPETENTE

12.1 Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Tempio Pausania (OT).

Trattamento dei dati per finalità commerciali: la Società informa che potrà utilizzare i dati personali del Cliente direttamente e/o mediante aziende italiane o straniere e/o nell’ambito di partnership.. Lo scopo è di comunicare al Cliente informazioni commerciali su convenzioni e servizi legati alla navigazione da diporto ed al turismo nautico. Il consenso per tale tipo di trattamento s’intende espresso dal Cliente in modo libero e incondizionato con l’adesione alle CONDIZIONI DI ORMEGGIO.